Due imputati hanno concordato la pena con il pubblico ministero davanti al Giudice per l'Udienza Preliminare, definendo il processo. Successivamente, entrambi hanno presentato ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione e una presunta illegalità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile ogni censura sollevata. La legge limita tassativamente i casi in cui è possibile proporre ricorso contro il patteggiamento a questioni legate alla volontà della parte, alla qualificazione giuridica o alla reale illegalità della pena. Nel caso esaminato, i giudici hanno escluso qualsiasi violazione, evidenziando la manifesta infondatezza delle doglianze difensive. I due ricorrenti hanno subito la condanna alle spese processuali e al pagamento di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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