Un Lavoratore, condannato con patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli sosteneva che il giudice avrebbe dovuto proscioglierlo, invece di applicare la pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, dopo l'introduzione di nuove norme nel 2017, l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è limitata a specifici motivi, come vizi nella volontà dell'imputato o illegalità della pena. Le questioni relative all'affermazione di responsabilità o alla mancata pronuncia di proscioglimento non rientrano più tra i motivi validi per l'inammissibilità ricorso patteggiamento. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
Continua »