La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione presentata da un imputato avverso la sentenza di secondo grado della Corte di Appello. La difesa lamentava la violazione di legge, la mancata applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale, l'errata qualificazione giuridica del reato, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e vari vizi di motivazione. I giudici di legittimità hanno accertato che i motivi di doglianza si riducevano a semplici affermazioni prive di riscontri concreti e di specifica contestazione delle argomentazioni espresse dai giudici d'appello. Un ricorso per cassazione generico non consente infatti alla Corte alcun vaglio critico. La decisione ha comportato la definitiva conferma della condanna penale a carico dell'imputato, unitamente all'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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