La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i limiti di impugnazione per le sentenze emesse a seguito di concordato in appello. Un imputato, dopo aver patteggiato la pena in secondo grado per rapina e altri reati, ha presentato ricorso lamentando la mancata verifica delle cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il ricorso 599-bis è consentito solo per vizi legati alla formazione dell'accordo, al consenso del PM o per prescrizione pregressa, e non per motivi di merito cui le parti hanno rinunciato.
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