Un imputato, dopo aver concordato una pena in appello per furto aggravato e possesso di arnesi da scasso (c.d. patteggiamento in appello), ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato sosteneva che il giudice d'appello avesse omesso di verificare la presenza di cause di non punibilità, come previsto dall'art. 129 c.p.p. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento, poiché la cognizione è limitata dall'accordo tra le parti. Il ricorso è ammesso solo per vizi specifici legati all'accordo stesso e non per motivi a cui l'imputato ha rinunciato.
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