I Proprietari di un terreno espropriato propongono un giudizio di revocazione contro una decisione della Corte d'Appello. Tuttavia, per due udienze consecutive, tenutesi in modalità cartolare, omettono di depositare le note scritte. La Corte d'Appello dichiara quindi l'improcedibilità dell'appello per mancata comparizione. I Proprietari ricorrono in Cassazione, lamentando la violazione del contraddittorio e l'ingiusta condanna alle spese di lite. La Suprema Corte respinge il ricorso, confermando che l'inattività della parte legittima la pronuncia di improcedibilità dell'appello e la conseguente condanna alle spese, in base al principio di causalità. I Proprietari perdono definitivamente la causa.
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