Assegno sociale: il diritto alla prestazione oltre il divorzio
Il diritto all’assegno sociale rappresenta uno dei pilastri della protezione sociale nel nostro ordinamento, garantendo un sostegno minimo a chi, raggiunta una determinata età, si trova senza mezzi di sussistenza. Una recente decisione del Tribunale di Roma ha fatto chiarezza su un punto spesso controverso: il rapporto tra la prestazione assistenziale e gli obblighi di mantenimento derivanti da un divorzio.
Il caso del diniego della prestazione assistenziale
La vicenda riguarda una donna di oltre sessantasette anni, divorziata dal 2005, che ha presentato domanda per ottenere l’assegno sociale. L’ente previdenziale aveva respinto la richiesta sostenendo che, essendoci uno squilibrio economico tra la richiedente e l’ex coniuge, la stessa avrebbe dovuto prima agire in sede giudiziaria per ottenere l’assegno divorzile. Secondo l’istituto, lo Stato interverrebbe solo in via sussidiaria rispetto agli obblighi familiari.
La ricorrente, tuttavia, ha dimostrato di non percepire alcun reddito e di vivere esclusivamente grazie all’aiuto di amici e parenti. Inoltre, ha sottolineato come la sentenza di divorzio di molti anni prima prevedesse esplicitamente che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento.
La decisione del Tribunale sul requisito reddituale
Il Tribunale di Roma ha accolto pienamente le ragioni della ricorrente. La sentenza evidenzia come l’unico requisito essenziale per l’assegno sociale sia lo stato di bisogno effettivo. La legge non impone al cittadino di attivarsi preventivamente contro l’ex coniuge o contro i parenti tenuti agli alimenti prima di poter accedere alla prestazione statale.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il diritto alla prestazione rileva nella sua mera oggettività. Rinunciare al mantenimento in sede di divorzio o non richiederlo non è indice di assenza di bisogno, ma spesso una scelta dettata dalla volontà di evitare lunghi e costosi contenziosi giudiziari.
le motivazioni
Il giudice ha basato la decisione sul principio di oggettività dello stato di bisogno. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’assegno sociale spetta anche a chi, pur avendo potenzialmente diritto a un reddito derivante da obblighi altrui (come il mantenimento), vi abbia rinunciato. Questo perché la condizione reddituale deve essere valutata per quella che è concretamente, salvo i casi di condotte fraudolente volte a simulare fittiziamente una povertà inesistente. Nel caso in esame, l’assenza di reddito era certificata dall’Agenzia delle Entrate e la separazione dei coniugi era avvenuta vent’anni prima, rendendo illogica la pretesa dell’ente di imporre un nuovo ricorso per l’assegno divorzile.
le conclusioni
Il provvedimento conclude riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l’assegno sociale a partire dalla data della domanda amministrativa. L’ente previdenziale è stato condannato non solo a erogare le somme arretrate con gli interessi legali, ma anche a rifondere le spese di lite. Questa sentenza riafferma un principio fondamentale di civiltà giuridica: la solidarietà pubblica non può essere subordinata a oneri processuali gravosi che colpiscono soggetti già vulnerabili e in comprovato stato di necessità economica.
Posso chiedere l’assegno sociale se ho rinunciato al mantenimento divorzile?
Sì, la rinuncia al mantenimento non esclude il diritto all’assegno sociale poiché la prestazione si basa esclusivamente sull’effettivo e oggettivo stato di bisogno del richiedente.
L’ente previdenziale può obbligarmi a fare causa all’ex coniuge prima di darmi il sussidio?
No, la legge non richiede che il soggetto interessato si rivolga in via prioritaria al nucleo familiare o all’ex coniuge prima di poter accedere alla prestazione assistenziale pubblica.
Come viene accertato lo stato di bisogno per l’assegno sociale?
Lo stato di bisogno viene accertato verificando i redditi effettivamente percepiti dal richiedente, spesso attraverso le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate che attestano l’assenza di entrate personali.