Indennità di accompagnamento: quando spetta davvero?
L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico fondamentale per le persone colpite da gravi limitazioni fisiche o psichiche. Tuttavia, esiste spesso una confusione diffusa: molti ritengono che il semplice riconoscimento di un’invalidità civile al 100% comporti automaticamente il diritto all’assegno. Una recente sentenza del Tribunale di Roma chiarisce come la valutazione medica debba essere molto più specifica per giustificare l’erogazione di tale beneficio.
Fatti di causa
Il caso riguarda una donna che ha impugnato il diniego dell’ente previdenziale per ottenere il requisito sanitario utile all’assegnazione dell’indennità di accompagnamento e del contrassegno per disabili. La ricorrente presentava un quadro clinico complesso, comprendente patologie cardiache, tiroidee e neuropatie periferiche. Nonostante fosse stata dichiarata invalida totale al fine dell’assistenza socio-sanitaria, la sua richiesta di assegno aggiuntivo era stata rigettata in fase preliminare.
Nel corso del giudizio, è stata disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per verificare se le condizioni fisiche rientrassero nei parametri ristretti previsti dalla normativa vigente, che richiede uno stato di non autosufficienza totale.
La valutazione dei requisiti per l’indennità di accompagnamento
Perché sia riconosciuta l’indennità, la legge richiede che il soggetto sia impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure sia incapace di compiere gli atti quotidiani della vita (come alimentarsi, lavarsi o vestirsi). Nel caso analizzato, il perito ha riscontrato che la ricorrente, seppur in età avanzata e con disturbi cronici, era in grado di camminare autonomamente. L’utilizzo di un deambulatore è stato giudicato come una scelta precauzionale personale, non supportata da una specifica prescrizione medica specialistica.
Inoltre, l’esame obiettivo ha mostrato una paziente vigile, orientata e con funzioni cognitive nella norma, fattori che hanno pesato negativamente sulla richiesta di un supporto costante per la vita quotidiana.
La decisione sulla deambulazione nell’indennità di accompagnamento
Il Tribunale ha ribadito che patologie come la cardiopatia ipertensiva o l’ipotiroidismo, se ben controllate dalle terapie farmacologiche, non integrano automaticamente il requisito per l’accompagnamento. La deambulazione in autonomia, anche se assistita da ausili non prescritti per necessità vitale, esclude il diritto al beneficio economico e al contrassegno per la sosta disabili. Le note critiche depositate dalla difesa della ricorrente non sono state ritenute sufficienti a smentire le conclusioni scientifiche del consulente tecnico.
le motivazioni
Le motivazioni del giudice si poggiano integralmente sulle risultanze della CTU, considerata solida e priva di vizi logici. È stato accertato che, sebbene la ricorrente soffra di astenia e neuropatia, tali sintomi limitano solo le attività strumentali (come fare la spesa o gestire pratiche complesse) ma non le attività di base del vivere quotidiano. L’assenza di deficit motori focali e la conservazione della capacità di deambulare autonomamente all’interno e all’esterno dell’abitazione rendono insussistente il requisito sanitario richiesto dall’Art. 1 della legge n. 18/80. Il giudice ha inoltre sottolineato che le contestazioni dei consulenti di parte sono giunte in modo generico e tardivo rispetto ai termini processuali, non offrendo elementi clinici nuovi capaci di ribaltare il verdetto tecnico.
le conclusioni
Le conclusioni della sentenza vedono il rigetto totale del ricorso. Il Tribunale ha confermato la carenza dei requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento e per il contrassegno sosta invalidi. Tuttavia, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è stata condannata al pagamento delle spese di lite e di consulenza, poiché la sua situazione reddituale rientrava nei limiti di legge per l’esenzione. Tali costi sono stati posti definitivamente a carico dell’ente previdenziale, nonostante la vittoria processuale di quest’ultimo.
Cosa accade se ho un’invalidità al 100% ma riesco a camminare?
Il solo riconoscimento dell’invalidità totale non garantisce l’indennità di accompagnamento se il soggetto è ancora in grado di deambulare autonomamente o di svolgere le funzioni base della vita quotidiana.
L’uso del deambulatore dà diritto all’assegno di accompagnamento?
No, l’uso di un deambulatore non è sufficiente se non è supportato da una prescrizione medica che ne attesti la necessità vitale per l’impossibilità di camminare senza un aiuto permanente.
Chi paga il medico legale se si perde la causa contro l’ente previdenziale?
Se il ricorrente ha dichiarato un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, le spese del consulente tecnico d’ufficio restano a carico dell’ente resistente anche in caso di sconfitta.