Il Tribunale di sorveglianza ha confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto, ex esponente di vertice di un clan camorristico. Il ricorrente ha impugnato la decisione, sostenendo che il provvedimento fosse ripetitivo e non considerasse il tempo trascorso, la sua condotta rieducativa e l'assenza di nuovi reati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che per la proroga del regime 41-bis non servono nuovi elementi di collegamento con la criminalità, ma basta la persistenza del pericolo originario. Nel caso specifico, il clan è ancora attivo sul territorio, il detenuto mantiene un ruolo di rilievo e la sua condotta in carcere, segnata da sanzioni disciplinari, smentisce qualsiasi percorso di rieducazione. Di conseguenza, la misura restrittiva resta pienamente giustificata per impedire contatti con l'esterno.
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