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Art. 125 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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703 provvedimenti

Altri anni per Art. 125 Codice di Procedura Penale

Procedimento di ottemperanza: canali radio in cella e sanzione
Il Detenuto, in regime differenziato, ha richiesto l'esecuzione di un provvedimento che imponeva la sintonizzazione di alcuni canali radio sulla TV della cella. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta ritenendo che la Direzione del Carcere avesse fatto il possibile e ha giudicato generica una nuova domanda per altri canali. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato inoltro di una memoria difensiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il procedimento di ottemperanza serve solo a dare esecuzione a un provvedimento precedente e non consente di introdurre nuove domande o pretese diverse da quelle già decise. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Proroga del regime di 41-bis: buona condotta contro legami di clan
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per un detenuto ritenuto esponente di spicco di un noto clan mafioso. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di elementi attuali sulla sua pericolosità e valorizzando la sua condotta in carcere e il tempo trascorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per la proroga del regime di 41-bis, non serve la prova di contatti effettivi con l'esterno, ma basta la persistente capacità di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale. Il semplice decorso del tempo o la buona condotta carceraria non bastano a dimostrare la rottura dei legami con il clan. Di conseguenza, la misura restrittiva speciale resta attiva e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime detentivo speciale: condotta in cella vs il clan
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime detentivo speciale per Il Detenuto, ritenuto esponente di spicco di un clan mafioso. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione generica e l'assenza di prove attuali sui collegamenti con la criminalità organizzata, evidenziando anche la buona condotta carceraria del ristretto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il controllo di legittimità sulla proroga del regime detentivo speciale è limitato alla violazione di legge e all'esistenza della motivazione, escludendo il riesame del merito. La persistenza del pericolo è stata correttamente desunta dal ruolo apicale del detenuto e dall'operatività del clan, non bastando il mero decorso del tempo a escludere la pericolosità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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