La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ex amministratore di una società dichiarata fallita, confermando la condanna per bancarotta semplice societaria. Il manager contestava la mancata rinnovazione delle prove a seguito del mutamento del collegio giudicante, la ricostruzione dei fatti aziendali, il diniego della particolare tenuità del fatto e la misura della pena inflitta, chiedendo inoltre il riconoscimento della prescrizione del reato. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze, evidenziando che il ricorso proponeva censure di merito inammissibili in sede di legittimità e che la motivazione dei giudici d'appello era logica e coerente. L'inammissibilità dell'impugnazione impedisce il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza d'appello, rendendo definitiva la condanna dell'amministratore e imponendo il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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