Un committente e un'impresa stipulano un accordo per lavori di escavazione e ripristino ambientale. L'esecuzione si blocca e le parti si accusano a vicenda chiedendo entrambe la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. I giudici di merito accertano che il committente ha ritardato le opere necessarie, mentre l'impresa è rimasta inerte senza sollecitare l'avvio dei lavori, violando la buona fede. La Corte d'Appello rigetta le domande di risoluzione e risarcimento di entrambe le parti, negando però anche il saldo dei lavori già svolti dall'impresa. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della risoluzione per colpa reciproca, ma accoglie il ricorso dell'impresa sul compenso: se il contratto resta valido per difetto di risoluzione, il diritto al pagamento delle opere effettivamente eseguite rimane integro e deve essere valutato.
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