Una compagnia assicurativa ha inviato tramite posta ordinaria un assegno non trasferibile di 36.000 euro per liquidare un indennizzo. Un soggetto non legittimato ha sottratto il titolo e lo ha incassato presso un intermediario. Nei primi gradi di giudizio, l'ente negoziatore è stato condannato a risarcire l'intero importo sulla base di una responsabilità oggettiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione accogliendo il ricorso dell'intermediario. I giudici hanno chiarito che l'ente risponde solo per colpa professionale e ha facoltà di provare la propria diligenza nell'identificazione del cliente. Inoltre, la scelta imprudente della società di spedire l'assegno per posta ordinaria, anziché con mezzi tracciabili, integra un evidente concorso di colpa che riduce o esclude il risarcimento.
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