Un utente, titolare di un frantoio, subiva il distacco dell'energia elettrica a causa di un passaggio non autorizzato a un nuovo gestore, avvenuto tramite un falso vocal ordering. Il vecchio contratto di somministrazione veniva così interrotto illegittimamente, causando gravi danni all'attività produttiva durante la campagna olearia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'utente, stabilendo che, in assenza di un valido consenso al trasferimento, il precedente contratto di somministrazione non si è mai sciolto e deve essere ripristinato. Inoltre, la Corte ha chiarito che il risarcimento del danno da lucro cessante deve includere la rivalutazione monetaria con una decorrenza ben precisa, respingendo il ricorso del nuovo gestore per difetto di rappresentanza.
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