Un acquirente ha citato in giudizio l'erede di un notaio per un presunto ritardo nella cancellazione di un'ipoteca, sostenendo che ciò gli avesse impedito di ottenere un mutuo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le sentenze precedenti. Il punto cruciale della decisione è stata la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, del nesso di causalità tra il ritardo del professionista e il danno effettivo. Senza questa prova fondamentale, la richiesta di risarcimento non può essere accolta, indipendentemente da eventuali colpe del notaio.
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