Concorso di colpa del pedone: anche una minima imprudenza riduce il risarcimento
Una recente sentenza della Corte d’Appello ha riacceso il dibattito sulla ripartizione delle responsabilità negli incidenti stradali che coinvolgono i pedoni. Il caso in esame, relativo a un tragico investimento, dimostra come anche una condotta apparentemente di lieve imprudenza da parte del pedone possa portare a un significativo concorso di colpa del pedone, con la conseguente riduzione del risarcimento del danno. La decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti gli utenti, inclusi i più vulnerabili.
I Fatti del Caso: L’Investimento Mortale
In una sera di novembre, un’anziana signora e sua figlia stavano camminando a piedi lungo il margine destro di una strada statale. Giunte in prossimità di un centro abitato, venivano investite da un’autovettura che procedeva nella loro stessa direzione. L’impatto risultava fatale per l’anziana madre, mentre la figlia riportava gravissime lesioni personali.
L’auto investitrice era sprovvista della copertura assicurativa RCA obbligatoria. Per questo motivo, i familiari delle vittime citavano in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, oltre al conducente e al proprietario del veicolo, chiedendo un cospicuo risarcimento per i danni subiti.
La Decisione di Primo Grado: Responsabilità Esclusiva del Conducente
Il Tribunale di primo grado accoglieva integralmente le domande degli attori, attribuendo l’esclusiva responsabilità del sinistro al conducente del veicolo. I giudici escludevano qualsiasi forma di concorso di colpa del pedone, ritenendo che le due donne fossero state costrette a camminare sulla carreggiata a causa delle cattive condizioni del marciapiede, descritto come invaso da erbacce e con il manto disconnesso. Di conseguenza, il Tribunale condannava i convenuti in solido al pagamento di un importo totale di oltre 2.8 milioni di euro a titolo di risarcimento, oltre alle spese legali.
I Motivi dell’Appello: La Richiesta di Riconoscimento del Concorso di Colpa del Pedone
L’impresa assicuratrice impugnava la sentenza, lamentando principalmente l’errata esclusione del concorso di colpa del pedone. Secondo l’appellante, le due donne avevano violato l’articolo 190 del Codice della Strada, che impone ai pedoni di circolare sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli (cioè ‘in senso contrario’) quando manchi un marciapiede praticabile. Camminando invece nello stesso senso di marcia del traffico, si erano poste in una condizione di minor sicurezza e visibilità reciproca. L’assicurazione chiedeva quindi una riforma della sentenza che tenesse conto della condotta colposa delle vittime nella determinazione della responsabilità e, di conseguenza, nella liquidazione dei danni.
Le Motivazioni della Corte d’Appello: La Ripartizione della Responsabilità
La Corte d’Appello ha parzialmente accolto il gravame, ritenendo fondato il motivo relativo al concorso di colpa del pedone.
La Violazione del Codice della Strada da parte dei Pedoni
I giudici di secondo grado hanno stabilito che, sebbene la responsabilità principale del sinistro gravasse sul conducente per la sua condotta di guida non adeguata alle circostanze (notte, asfalto bagnato, centro abitato), anche le pedoni avevano contribuito alla causazione dell’evento. La Corte ha ritenuto che la scelta di camminare sul margine destro della strada, dando le spalle ai veicoli in arrivo, costituisse una violazione delle norme prudenziali e del Codice della Strada. Questa condotta, pur essendo minoritaria nella catena causale dell’evento, ha avuto un’incidenza che non poteva essere ignorata.
Per questo, la Corte ha determinato un concorso di colpa nella misura del 90% a carico del conducente e del 10% a carico delle due pedoni.
La Rideterminazione del Danno (Quantum)
L’accertamento del concorso di colpa del pedone ha avuto come effetto diretto la rideterminazione di tutte le voci di danno. La Corte ha ricalcolato gli importi spettanti a ciascun familiare, riducendoli del 10%. Inoltre, ha rivisto alcuni criteri di liquidazione, ad esempio negando il risarcimento per la perdita del rapporto parentale al genero della vittima, in assenza di prove su un legame affettivo di particolare intensità, e utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, ritenute più idonee per liquidare il cosiddetto ‘danno riflesso’ subito dai congiunti della macrolesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: la presunzione di colpa a carico del conducente in caso di investimento di un pedone, prevista dall’art. 2054 c.c., non è assoluta. Essa può essere vinta o attenuata dalla prova di una condotta colposa del pedone stesso che abbia contribuito all’incidente. Il rispetto delle regole del Codice della Strada, come quella di camminare in senso contrario al traffico in assenza di marciapiedi, non è un mero formalismo, ma una norma prudenziale essenziale per garantire la sicurezza. Anche una quota minoritaria di colpa, come il 10% riconosciuto in questo caso, ha implicazioni economiche rilevanti, riducendo proporzionalmente il diritto al risarcimento di tutti i danneggiati.
Quando si configura il concorso di colpa di un pedone in un investimento stradale?
Si configura quando la condotta del pedone, violando norme di legge o di comune prudenza, contribuisce a causare l’incidente. In questo caso, il fatto di camminare dando le spalle al traffico è stato ritenuto un comportamento colposo.
Camminare sul lato destro della strada (con le spalle al traffico) costituisce una colpa per il pedone?
Sì, secondo la Corte d’Appello. In assenza di marciapiedi percorribili, l’articolo 190 del Codice della Strada impone ai pedoni di circolare sul margine opposto al senso di marcia dei veicoli. La violazione di questa norma ha giustificato l’attribuzione di una quota di responsabilità del 10%.
La responsabilità del conducente viene esclusa in caso di concorso di colpa del pedone?
No, non necessariamente. In questa sentenza, la responsabilità del conducente non è stata esclusa ma solo ridotta. A lui è stata attribuita la colpa preponderante (90%) per non aver adeguato la propria condotta di guida alle condizioni di tempo e luogo (notte, asfalto bagnato, centro abitato).