Una società acquista un credito fiscale e ne chiede il rimborso. L'Amministrazione Finanziaria nega, sostenendo che l'acquirente debba provare non solo l'esistenza del credito, ma anche il suo mancato utilizzo da parte del cedente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce un principio fondamentale sulla cessione del credito: l'acquirente (cessionario) ha solo l'onere di provare l'esistenza del diritto. Non spetta a lui dimostrare il fatto negativo che il venditore (cedente) non abbia estinto il credito, ad esempio tramite compensazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'Agenzia, confermando il diritto al rimborso.
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