Un primario ospedaliero acquista un macchinario e lo utilizza per due anni a beneficio dei pazienti dell'Azienda Sanitaria, fidandosi di una nota interna che credeva autorizzativa. L'Azienda, pur beneficiandone, nega l'esistenza di un obbligo di rimborso. La Cassazione stabilisce che, anche in assenza di un contratto, l'Azienda ha tratto un vantaggio economico. Si configura quindi un arricchimento senza giusta causa. La Corte sancisce il diritto del medico a un indennizzo, precisando che questo, essendo un 'credito di valore', deve essere rivalutato per l'inflazione fino al momento del pagamento effettivo.
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