La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la presenza di una difformità dell'immobile locato non autorizza automaticamente il conduttore a sospendere il pagamento del canone. Tale sospensione è legittima solo se l'inadempimento del locatore è così grave da rendere la proprietà totalmente inutilizzabile per lo scopo pattuito. Nel caso specifico, un conduttore aveva smesso di pagare l'affitto di un locale destinato a pescheria a causa di presunte irregolarità edilizie, ma non ha dimostrato l'impossibilità assoluta di utilizzare l'immobile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti.
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