Un Ente Previdenziale agiva in giudizio per ingiungere all'Agente della Riscossione il riversamento di quote contributive affidate e non riscosse, relative ad annualità pregresse. L'Ente sosteneva la decadenza dell'Agente dal discarico per inesigibilità a causa del mancato invio delle comunicazioni di rito. L'Agente si opponeva invocando lo sgravio e la sanatoria previsti dalle riforme della legge di stabilità. Dopo che la Corte d'Appello riconosceva l'applicabilità delle sanatorie normative anche agli enti privatizzati, l'Ente impugnava la decisione in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le Sezioni Unite confermavano la piena compatibilità costituzionale e convenzionale delle norme sul discarico per inesigibilità. Preso atto del principio nomofilattico, l'Ente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, portando la Suprema Corte a dichiarare l'estinzione del processo con compensazione integrale delle spese legali.
Continua »