Il valore del tirocinio per la carriera del dipendente
Il tema del legame tra anzianità di servizio e apprendistato rappresenta un punto centrale nelle controversie di lavoro. Spesso i contratti collettivi contengono clausole che penalizzano chi ha iniziato il percorso con un contratto formativo. Nel caso esaminato, una dipendente ha chiesto il ricalcolo degli aumenti retributivi periodici maturati fin dal primo giorno di inserimento in azienda. La società datrice di lavoro negava tale diritto basandosi sulle intese sindacali del settore ferroviario. Queste intese escludevano il periodo di addestramento dal calcolo degli scatti stipendiali. Il tribunale e la corte territoriale hanno dato piena ragione alla dipendente.
L’azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I vertici societari sostenevano che la contrattazione collettiva potesse derogare alla legge generale, stabilendo liberamente i criteri per attribuire gli aumenti stipendiali. I giudici di legittimità hanno respinto questa tesi difensiva con argomentazioni chiare e definitive.
La natura unitaria del rapporto formativo
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato strutturato in due fasi progressive. La prima fase unisce il lavoro pratico all’insegnamento professionale. La seconda fase coincide con la prosecuzione ordinaria del lavoro subordinato, a condizione che nessuna delle parti receda al termine della formazione. Tra queste due fasi non esiste alcuna interruzione del vincolo lavorativo.
La normativa statale tutela espressamente il lavoratore confermato. L’art. 19 della legge n. 25 del 1955 impone di considerare utile l’intero periodo di addestramento ai fini dell’anzianità generale di servizio. La delega conferita alle parti sociali dalla legge Biagi riguarda esclusivamente la durata del percorso e i profili formativi. Essa non autorizza i sindacati a privare il personale dei diritti legati al tempo già lavorato.
Le regole inderogabili tra anzianità di servizio e apprendistato
I contratti collettivi possono decidere se introdurre o meno gli scatti di anzianità. Le parti sociali sono libere di stabilire l’entità economica e la periodicità di questi incrementi. Tuttavia, nel momento in cui il contratto collettivo introduce gli scatti, scatta un limite invalicabile di uguaglianza e parità di trattamento.
Il datore di lavoro non può cancellare la formazione pregressa ai fini degli aumenti. L’equiparazione tra periodo di formazione e lavoro ordinario è fissata dalla legge con portata assoluta. Qualsiasi clausola contrattuale contraria è affetta da nullità automatica e viene sostituita dalla regola imperativa dello Stato. Una scelta diversa creerebbe una disparità ingiustificata a danno di chi ha svolto l’apprendistato all’inizio della propria carriera.
Le motivazioni dei giudici di Cassazione
I giudici hanno confermato la nullità delle clausole collettive applicate dall’azienda. La Corte ha chiarito che la disciplina dell’ordinamento civile e del lavoro spetta alla competenza esclusiva dello Stato. Le clausole dei contratti collettivi non possono scavalcare i principi fissati dalle leggi nazionali a presidio della carriera dei dipendenti.
La decisione richiama precedenti consolidati delle Sezioni Unite. Escludere la formazione iniziale dal computo stipendiale introduce una discriminazione economica ingiustificata. L’anzianità maturata durante l’addestramento ha identico valore rispetto a quella maturata con mansioni ordinarie. L’azienda deve quindi conteggiare l’intero arco temporale a partire dalla data di prima assunzione.
Le conclusioni sul ricorso aziendale
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso dell’azienda. La lavoratrice ha vinto la causa e ha ottenuto il pieno riconoscimento della progressione economica con decorrenza retroattiva dal giorno dell’assunzione iniziale in tirocinio.
La società soccombente deve pagare le spese del giudizio di legittimità per cinquemila euro, oltre al raddoppio del contributo unificato. La sentenza ribadisce che i diritti sull’anzianità non possono subire limitazioni peggiorative dai contratti di settore. Ogni dipendente assunto con percorso formativo ha diritto a vedere conteggiato ogni mese di tirocinio per gli aumenti di stipendio.
Il periodo di apprendistato conta per gli scatti di anzianità stipendiali?
Sì, se il rapporto prosegue a tempo indeterminato, l’intero periodo di apprendistato è utile e deve essere conteggiato per gli aumenti periodici di stipendio.
Il contratto collettivo può escludere il tirocinio dal computo dell’anzianità?
No, le clausole dei contratti collettivi che escludono il periodo formativo dall’anzianità di servizio sono nulle per contrasto con le norme inderogabili di legge.
Cosa accade al termine del periodo formativo se il datore non recede?
Il rapporto di lavoro si consolida automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato, mantenendo la qualifica conseguita e l’anzianità pregressa.