Un lavoratore ha ottenuto la declaratoria di nullità del termine apposto al suo contratto, con conseguente conversione del contratto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato. Nonostante il successo legale, il dipendente ha richiesto il pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, pur non avendo effettivamente prestato attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria e retributiva. La decisione chiarisce che il diritto alla retribuzione non è un effetto automatico della sentenza di conversione. Per ottenere le somme, il lavoratore deve fornire prova certa di aver offerto formalmente la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro, costituendolo così in mora. In assenza di tale offerta, il datore non è obbligato al pagamento degli stipendi per il periodo di inattività.
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