Due professioniste sanitarie citano in giudizio un ente ospedaliero pubblico chiedendo la riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato. Dopo alterne vicende giudiziarie, la Corte d'Appello riconosce la natura subordinata, condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno e alla regolarizzazione contributiva. L'ente ricorre in Cassazione sostenendo che la regolarizzazione contributiva non fosse mai stata esplicitamente richiesta, lamentando una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Suprema Corte, non potendo decidere senza esaminare i fascicoli originali dei precedenti gradi di giudizio, che non sono pervenuti in cancelleria, emette un'ordinanza interlocutoria. Dispone quindi l'acquisizione dei documenti mancanti e rinvia la causa a nuovo ruolo per la decisione finale.
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