Un'acquirente stipula un contratto preliminare per un'attività commerciale versando cambiali. Successivamente, le parti firmano il contratto definitivo riducendo il prezzo, interamente saldato. Tuttavia, la venditrice gira le cambiali al marito. Quest'ultimo aziona i titoli di credito ottenendo un decreto ingiuntivo. L'acquirente si oppone eccependo la malafede del giratario, a conoscenza dell'avvenuto saldo del prezzo definitivo. I giudici di merito rigettano l'opposizione per mancata prova di un accordo fraudolento comune tra i coniugi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente. La Suprema Corte stabilisce che per l'opponibilità delle eccezioni cambiarie derivanti dal rapporto personale con il girante non occorre dimostrare la collusione tra girante e giratario. È infatti sufficiente provare la consapevolezza del giratario di arrecare danno al debitore, privandolo delle proprie difese legittime.
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