L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso alla curatela del fallimento di una società, ricalcolando le imposte IRES, IRAP e IVA. L'ufficio ha contestato l'indebito ammortamento di un immobile alberghiero, registrato a un valore superiore rispetto alle stime reali, e il calcolo del pro-rata IVA sulla vendita di un fabbricato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società fallita. I giudici hanno confermato la legittimità dell'accertamento fiscale ammortamento immobili, chiarito che il giudice tributario mantiene la giurisdizione anche in presenza di un fallimento e ritenuto corretto il ricalcolo del valore del bene basato su perizie, contratti di appalto e mutui. La società fallita perde il giudizio ed è condannata a pagare le spese legali.
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