L'Amministrazione Finanziaria ha notificato al Contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, riscontrando un maggior reddito da fabbricati derivante da contratti di locazione non dichiarati o dichiarati per importi inferiori rispetto a quelli contrattuali. Il Contribuente ha impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, la violazione del divieto di doppia imposizione e l'omessa pronuncia sull'applicazione della cedolare secca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso erano generici e privi del requisito di autosufficienza, non specificando per quali immobili fosse stata applicata la cedolare secca. Inoltre, la morte del difensore e l'irreperibilità del ricorrente non impediscono la trattazione del giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio. Il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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