Una società appaltatrice chiedeva la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento danni contro una stazione appaltante pubblica, contestando gravi carenze nel progetto esecutivo e ripetute sospensioni dei lavori. L'ente committente eccepiva la colpa dell'impresa e disponeva la decadenza. I giudici hanno escluso l'inadempimento colpevole esclusivo della committente: l'appaltatore, in quanto operatore qualificato, conosceva o doveva conoscere i difetti del progetto prima della stipula e avrebbe dovuto esercitare tempestivamente il recesso normativo. La Suprema Corte ha confermato lo scioglimento per impossibilità oggettiva sopravvenuta derivante dalle contrapposte manifestazioni di volontà. Infine, ha stabilito che la quantificazione economica delle opere parziali già realizzate deve mantenere l'applicazione dell'originario ribasso d'asta, respingendo integralmente il ricorso dell'impresa e confermando il saldo calcolato in secondo grado.
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