Il conflitto tra recupero crediti e abusiva concessione del credito
Il tema dell’accesso al credito e della responsabilità bancaria assume un rilievo centrale quando un’impresa scivola verso l’insolvenza. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una società veicolo di recupero crediti ha chiesto l’ammissione allo stato passivo fallimentare per oltre quattro milioni di euro. Il credito derivava da finanziamenti erogati in passato da un istituto bancario a un’azienda ormai priva di equilibrio economico. La curatela del fallimento ha sollevato l’eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per abusiva concessione del credito, sostenendo che il sostegno finanziario avesse solo aggravato il dissesto della debitrice.
Il tribunale di merito aveva respinto l’eccezione del fallimento e ammesso il credito come debito ordinario non garantito da pegno. Il giudice riteneva indispensabile la presenza diretta della banca cedente per poter analizzare la liceità della sua condotta. Tale impostazione bloccava l’indagine sulle responsabilità dell’erogazione finanziaria. La curatela ha quindi portato la questione dinanzi ai giudici di legittimità per far valere i propri poteri di contestazione.
La portata dell’accertamento incidentale nel giudizio fallimentare
I giudici di merito hanno l’obbligo di vagliare tutte le eccezioni difensive presentate dalle parti nel procedimento di opposizione allo stato passivo. La legge fallimentare attribuisce al giudice delegato e al collegio ampi poteri istruttori e cognitori. Tali poteri consentono di scrutinare i fatti che possono invalidare la pretesa creditoria, anche quando coinvolgono soggetti terzi non costituiti nel giudizio.
La presenza in causa del creditore cessionario comporta il trasferimento delle posizioni contrattuali originarie con tutti i relativi vizi. La cessione del credito non immunizza la pretesa economica dalle eccezioni opponibili al creditore originario. Se il contratto di mutuo o finanziamento sorge da un’operazione vietata o contraria a norme imperative, il vizio travolge anche la richiesta del nuovo titolare. Il giudice fallimentare può e deve accertare la natura dei fatti storici senza dover estendere il giudizio alla banca cedente.
Le motivazioni sulla rilevanza dell’abusiva concessione del credito
La Corte di Cassazione ha stabilito l’erroneità della pronuncia del tribunale. I giudici di legittimità hanno affermato che l’accertamento incidentale dell’illiceità penale o civile della condotta dei funzionari della banca non è incompatibile con il rito fallimentare. Il tribunale ha il potere e il dovere di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dal curatore, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’articolo 112 del codice di procedura civile.
La valutazione giudiziale può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti desumibili dalla Centrale Rischi e dalla documentazione contabile. Gli elementi presuntivi sono pienamente idonei a dimostrare lo stato di dissesto noto all’istituto erogatore al momento della concessione dei prestiti. L’eventuale accertamento dell’illecito determina la nullità dei contratti per violazione di norme imperative. Tale violazione impedisce la restituzione delle somme quando l’erogazione si pone in contrasto con i principi di ordine pubblico economico o di buon costume.
Le conclusioni sull’efficacia delle eccezioni difensive del fallimento
La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio al tribunale per una nuova valutazione di merito. Il fallimento ottiene l’annullamento del decreto che aveva negato l’esame della condotta bancaria. La società cessionaria del credito vede rimesse in discussione le proprie pretese di incasso anche in via chirografaria.
Il nuovo collegio giudicante dovrà esaminare il compendio probatorio e gli indizi prodotti dalla curatela sul dissesto aziendale. La decisione ribadisce la tutela della massa dei creditori contro le erogazioni finanziarie prive di valido presupposto economico. Le condotte scorrette degli intermediari creditizi rimangono sempre sindacabili all’interno della procedura fallimentare.
Cosa accade se una banca finanzia una società già insolvente?
La banca commette un illecito che può rendere nulli i contratti di finanziamento e impedire la restituzione delle somme erogate.
Il cessionario del credito subisce le stesse contestazioni della banca cedente?
Sì, il cessionario acquista il credito con tutti i vizi originari e subisce le medesime eccezioni opponibili all’istituto finanziatore.
Il giudice fallimentare può accertare l’illecito della banca senza chiamarla in causa?
Sì, il tribunale ha il potere di verificare la condotta della banca in via incidentale anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti.