La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dai proprietari di un terreno aziendale destinato a vivaio, parzialmente espropriato da un Comune per opere stradali. I giudici di merito avevano quantificato l'indennità di esproprio escludendo il valore delle piante e dei manufatti rimosso spontaneamente dai proprietari a seguito del decreto di occupazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso sul punto relativo al soprassuolo arboreo, stabilendo che, se il terreno è adibito ad attività vivaistica e le piante vengono rimosse e ricollocate altrove, l'indennità di esproprio non deve coprire il valore intrinseco dei vegetali salvati, ma deve obbligatoriamente rimborsare tutti gli oneri e le spese economiche necessarie per il loro spostamento e condizionamento in vasi (cd. indennizzo per scomodo). La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per la rideterminazione della somma.
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