Un condomino ha impugnato la delibera dell'assemblea condominiale che vietava l'installazione di una canna fumaria sulla facciata posteriore dello stabile. L'impianto serviva per adeguare il suo locale commerciale alle norme igienico-sanitarie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che ogni condomino può utilizzare il muro comune per le proprie esigenze, ma non deve compromettere l'estetica dell'edificio. In questo caso specifico, la perizia tecnica ha dimostrato che le dimensioni e la posizione del tubo creavano un'evidente disarmonia estetica. Pertanto, la tutela del decoro architettonico canna fumaria prevale sull'interesse del singolo ad adeguare la propria attività, rendendo legittimo il blocco dei lavori se il manufatto altera le linee visive del fabbricato.
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