Un contribuente si oppone a un'iscrizione ipotecaria per debiti contributivi, lamentando la mancata notifica di un preavviso. Il Tribunale emette una sentenza contraddittoria: nella motivazione dichiara il ricorso inammissibile, ma nel dispositivo lo accoglie e annulla l'ipoteca. L'Agente della Riscossione ricorre in Cassazione. La Suprema Corte rileva il vizio insanabile del **contrasto tra motivazione e dispositivo**, che rende la sentenza nulla. Di conseguenza, la Corte annulla la decisione e rinvia la causa al Tribunale per un nuovo giudizio. In questa fase, vince l'Agente della Riscossione, ottenendo l'annullamento della sentenza sfavorevole, ma la questione di merito dovrà essere nuovamente decisa.
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