Un dipendente pubblico, dopo una lunga sospensione cautelare dovuta a un procedimento penale conclusosi con assoluzione, ha richiesto il conguaglio delle retribuzioni non percepite. Tuttavia, l'amministrazione ha riattivato il procedimento disciplinare per i medesimi fatti, giungendo al licenziamento del lavoratore. La Corte di Cassazione ha confermato che la sospensione cautelare non genera il diritto alla restitutio in integrum se il procedimento disciplinare si conclude con una sanzione espulsiva, poiché gli effetti del licenziamento retroagiscono al momento dell'allontanamento iniziale.
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