Un lavoratore, impiegato tramite somministrazione di lavoro presso un'impresa utilizzatrice, ha richiesto il pagamento dei premi di produzione non ricevuti. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato in solido l'agenzia di somministrazione e l'impresa utilizzatrice al pagamento, riconoscendo però a quest'ultima il diritto di rivalsa nei confronti dell'agenzia per recuperare le somme versate. L'agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'onere economico dovesse gravare sull'utilizzatrice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità solidale dell'utilizzatore ha una funzione di garanzia per il lavoratore, ma nei rapporti interni il datore di lavoro effettivo resta l'agenzia. Pertanto, se l'agenzia è inadempiente, l'utilizzatrice che paga il lavoratore ha pieno diritto di rivalsa per recuperare l'intero importo.
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