Una società di rivendita moto ha presentato istanza di adesione al verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato vendite e acquisti non registrati. L'Agenzia delle Entrate ha emesso gli atti di definizione calcolando le imposte solo sui maggiori ricavi, senza dedurre i relativi costi di acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l'adesione al verbale di constatazione non obbliga l'amministrazione a riconoscere costi non documentati o non verificati dai militari, i quali avevano inserito tali cifre solo per completezza. Inoltre, la società non ha rispettato il principio di autosufficienza, omettendo di trascrivere le parti del verbale relative ai costi. Di conseguenza, la società perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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