La Corte di Cassazione affronta un caso di riqualificazione rapporto di lavoro da autonomo a subordinato di un'animatrice di comunità impiegata da un Comune, ente capofila di un Ambito Sociale di Zona. La Corte conferma che l'Ambito non ha personalità giuridica autonoma e che il Comune capofila è il reale datore di lavoro, responsabile delle obbligazioni. La sentenza ribadisce che la natura del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione. Tuttavia, il ricorso del Comune viene accolto limitatamente all'eccezione di prescrizione, non esaminata dalla Corte d'Appello, con rinvio per una nuova valutazione su questo specifico punto.
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