Danno futuro da errore professionale: quando è davvero risarcibile?
L’ordinanza in commento affronta un tema cruciale nella responsabilità professionale: la prova del danno futuro. Quando un errore del commercialista genera una pretesa fiscale, basta la semplice comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per ottenere un risarcimento? La Corte di Cassazione, con una decisione molto chiara, stabilisce che la mera possibilità di un esborso non è sufficiente. È necessario dimostrare, con un elevato grado di probabilità, che quel danno si concretizzerà. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Una società in accomandita semplice (s.a.s.) citava in giudizio una società di servizi contabili, accusandola di aver commesso diversi errori nella gestione della contabilità e della fiscalità tra il 2004 e il 2010. Tali errori avevano portato alla notifica di tre comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2011. Successivamente, la s.a.s. veniva cancellata dal registro delle imprese e i due ex soci proseguivano l’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni.
Mentre il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, la Corte d’Appello ribaltava la decisione. Secondo i giudici di secondo grado, sebbene l’inadempimento della società di servizi contabili fosse riconoscibile, mancava la prova del danno. Le comunicazioni ricevute, infatti, non erano atti impositivi definitivi (come una cartella di pagamento) e non vi era alcuna dimostrazione che la società o i soci avessero subito un effettivo depauperamento patrimoniale o che la riscossione fosse imminente.
La prova del danno futuro secondo la Cassazione
I soci ricorrevano in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare il danno come ‘futuro ma certo’, data l’alta probabilità di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la linea della Corte territoriale e offrendo importanti chiarimenti sulla prova del danno futuro.
La Corte ha preliminarmente ricordato che le comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti ‘avvisi bonari’) sono atti impugnabili davanti al giudice tributario. Tuttavia, la loro mancata impugnazione non ‘cristallizza’ la pretesa fiscale in modo definitivo, poiché il contribuente ha ancora la facoltà di difendersi avverso la successiva cartella di pagamento. Di conseguenza, l’avviso bonario non rappresenta, di per sé, la prova di un danno certo e attuale.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra un ‘generico pericolo’ e un ‘danno futuro risarcibile’. La giurisprudenza costante, richiamata dalla Corte, afferma che per ottenere il risarcimento di un danno non ancora verificatosi, non basta una mera eventualità. Occorre la ‘certezza’, o un ‘elevato grado di probabilità’, che il pregiudizio si verificherà come conseguenza diretta dell’illecito.
Nel caso specifico, i ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti a dimostrare questa alta probabilità. A distanza di circa undici anni dalla ricezione delle comunicazioni, non avevano allegato alcun atto successivo dell’amministrazione finanziaria volto alla riscossione. La Corte sottolinea che sarebbe stato onere dei danneggiati produrre, ad esempio, un ‘estratto di ruolo’ che attestasse la pendenza effettiva del debito. In assenza di tale prova, il danno rimaneva una mera ipotesi, soggetta a future ed eventuali iniziative di un terzo soggetto (l’Agenzia delle Entrate), e come tale non risarcibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità e onere della prova. Chi agisce per ottenere il risarcimento di un danno derivante da errore professionale, specialmente in ambito fiscale, non può limitarsi a produrre l’atto con cui l’amministrazione contesta una violazione. È indispensabile fornire al giudice elementi concreti che dimostrino che la pretesa fiscale si è trasformata, o si trasformerà con quasi certezza, in un esborso economico. La semplice esistenza di un obbligo di legge per l’Agenzia delle Entrate di procedere alla riscossione non è, da sola, sufficiente a fondare una richiesta di risarcimento per un danno non ancora subito.
Una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) è sufficiente per chiedere il risarcimento al professionista che ha commesso l’errore?
No, secondo la Corte di Cassazione l’avviso bonario non è sufficiente. Essendo un atto che precede la riscossione e contro cui ci si può ancora difendere, non costituisce di per sé la prova di un danno certo.
Cosa si intende per ‘danno futuro’ risarcibile?
Per essere risarcibile, un danno futuro non deve essere una mera eventualità o un pericolo ipotetico. Deve essere un pregiudizio la cui insorgenza, sebbene non ancora verificatasi, presenti un elevato grado di probabilità e ragionevole certezza, basandosi su una lesione già avvenuta o su fatti obiettivi già in atto.
Chi deve provare che il danno derivante da un errore professionale si verificherà con alta probabilità?
L’onere della prova grava su chi chiede il risarcimento. Nel caso esaminato, i soci avrebbero dovuto dimostrare la persistenza della pretesa tributaria e la sua probabile riscossione, ad esempio producendo un estratto di ruolo aggiornato che attestasse la pendenza del debito.