La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, poiché i motivi addotti non rientravano tra quelli tassativamente previsti dalla legge. L'analisi si concentra sui limiti del ricorso patteggiamento, stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che circoscrive l'impugnazione a specifici vizi. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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