Un soggetto, sottoposto a detenzione domiciliare, aveva impugnato un richiamo del Giudice di sorveglianza. Successivamente, ha presentato una formale rinuncia ricorso penale tramite il suo difensore. La Corte di Cassazione, accertata la validità della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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