Un Lavoratore, condannato per rapina, ha presentato personalmente un ricorso in Cassazione contro la sentenza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo perché, secondo la legge, il ricorso in Cassazione personale deve essere presentato da un avvocato iscritto all'albo speciale. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Lavoratore, che contestava l'impossibilità di presentare personalmente il ricorso, è stata ritenuta infondata. La Corte ha ribadito che la rappresentanza tecnica è una scelta discrezionale del legislatore. Il Lavoratore ha quindi perso e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione alla cassa delle ammende.
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