Un'azienda, dopo aver partecipato a una frode fiscale basata su fatture d'importazione 'gonfiate' e aver pagato l'IVA su tali importi maggiorati, ha sanato la propria posizione tramite la procedura di collaborazione volontaria. Successivamente, ha richiesto il rimborso dell'IVA versata sulla parte fittizia delle fatture. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo la richiesta tardiva e illegittima. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo che il diritto al rimborso IVA da voluntary disclosure sorge quando il rischio di danno per lo Stato è eliminato. Il termine di due anni per la richiesta decorre non dal pagamento originario, ma dalla conclusione della procedura di sanatoria, rendendo la domanda tempestiva e legittima.
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