Una contribuente ha richiesto il rimborso dell'euroritenuta versata su capitali detenuti in Svizzera, dopo aver regolarizzato la propria posizione fiscale tramite la procedura di voluntary disclosure. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo che la mancata indicazione originaria dei redditi esteri in dichiarazione fosse ostativa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33282/2023, ha respinto il ricorso dell'ente impositore. I giudici hanno stabilito che il diritto al rimborso dell'euroritenuta sussiste per evitare la doppia imposizione, conformemente alla normativa europea (Direttiva 2003/48/CE), che prevale sulle norme interne. La voluntary disclosure, sanando la posizione del contribuente, permette di accedere al rimborso.
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