Un contribuente si è visto negare l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'atto di diniego non fosse impugnabile. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che qualsiasi atto che comunichi una pretesa tributaria ben definita è appellabile, anche se non esplicitamente elencato dalla legge. Il diniego di collaborazione volontaria rientra in questa categoria, in quanto pregiudica la posizione del contribuente. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, basato sulla presunta violazione di circolari interne, ribadendo che queste non costituiscono fonti di diritto.
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