La vittima ha versato centoventunomila euro in assegni a intermediari per l'acquisto di un immobile mai avvenuto. I giudici di merito hanno considerato il reato protratto nel tempo a causa delle successive rassicurazioni degli imputati, confermando il risarcimento civile nonostante l'intervenuta prescrizione in appello. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che la truffa contrattuale si perfeziona al momento della consegna del denaro. I comportamenti successivi rappresentano un mero comportamento posteriore non punibile, finalizzato solo a nascondere il raggiro originario senza provocare ulteriori danni. Di conseguenza, il delitto era già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha annullato la sentenza senza rinvio e ha revocato le condanne al risarcimento in sede penale, obbligando la vittima ad agire eventualmente davanti al giudice civile.
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