Un automobilista percorreva una strada in senso vietato e si scontra con un motociclista, causandogli lesioni personali colpose. Il Giudice di Pace assolveva il conducente dell'auto per mancanza di prove, basandosi sul fatto che l'imputato aveva denunciato la vittima per una presunta truffa ed estorsione. La vittima, costituita parte civile, proponeva ricorso denunciando la totale omissione nella valutazione delle prove testimoniali e dei referti medici. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della persona offesa e annulla la sentenza. La Suprema Corte stabilisce che la testimonianza della persona offesa può da sola fondare la condanna dell'imputato, purché sia sottoposta a un rigoroso controllo di attendibilità e credibilità, illegittimamente trascurato dal primo giudice che ha redatto una motivazione solo apparente.
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