La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7678/2024, ha chiarito importanti limiti al raddoppio termini accertamento fiscale. Il caso riguardava una società accusata di sovrafatturazione per sponsorizzazioni. La Corte ha annullato un avviso di accertamento IVA per violazione del termine dilatorio di 60 giorni, specificando che l'urgenza di una scadenza non giustifica il mancato rispetto delle garanzie del contribuente. Inoltre, ha stabilito che il raddoppio dei termini, previsto in presenza di reati tributari, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono sanzionate penalmente.
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