Un Lavoratore, condannato per furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava la qualificazione del reato, sostenendo dovesse essere insolvenza fraudolenta, e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione come furto aggravato, basandosi su giurisprudenza consolidata. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti, data la non particolare tenuità dei danni e la non meritevolezza del Lavoratore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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