L'amministratore di una società cartiera acquistava ingenti partite di carne senza saldare i fornitori, per poi trasferire la merce a un'altra impresa compiacente mediante fatture fittizie e triangolazioni commerciali. I giudici di merito condannavano l'imputato per bancarotta, truffa, fatture inesistenti e reato di autoriciclaggio. L'amministratore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la successiva restituzione parziale del denaro escludesse il dolo iniziale della truffa e contestando la configurabilità del riciclaggio della merce. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il risarcimento parziale non cancella il dolo e la triangolazione fittizia integra a pieno titolo il reato di autoriciclaggio, poiché nasconde l'origine illecita dei beni inserendoli in circuiti economici paralleli.
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