Un individuo, condannato per aver importato 1 kg di cocaina, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo il riconoscimento del reato di 'spaccio lieve entità' e le attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per definire la lieve entità non si considera solo la quantità di droga, ma il ruolo operativo del soggetto all'interno della rete criminale. L'attivismo dell'imputato nel cercare acquirenti e sollecitare pagamenti ha dimostrato una notevole capacità criminale, escludendo così la possibilità di qualificare il fatto come lieve e di concedere le attenuanti.
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