Un acquirente compra un'auto da una concessionaria pagando regolarmente l'IVA. Tuttavia, gli amministratori della società venditrice falsificano i documenti per non versare l'imposta allo Stato, inducendo in errore la Motorizzazione Civile. La Procura dispone il sequestro preventivo delle targhe e della carta di circolazione dell'auto, considerandoli corpi del reato soggetti a confisca. Il Tribunale del Riesame annulla il sequestro e ordina la restituzione dei documenti all'acquirente, riconosciuto come terzo in buona fede. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici chiariscono che le targhe e il libretto non sono intrinsecamente falsi e non rientrano tra i beni soggetti a confisca obbligatoria, tutelando così il diritto del proprietario del tutto estraneo alla frode fiscale commessa da altri.
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