Un Lavoratore ha presentato una richiesta di ricusazione del giudice, sostenendo che le decisioni procedurali del Tribunale (rifiuto di rinvii per impedimento, esclusione di testimoni, presunta errata valutazione di documenti medici) mostrassero un pregiudizio anticipato sulla sua colpevolezza. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile. La Cassazione ha confermato, stabilendo che le decisioni procedurali, anche se sfavorevoli, non costituiscono motivo di ricusazione a meno che non anticipino il merito della causa senza un legame funzionale con la decisione incidentale. I problemi procedurali devono essere affrontati con i normali mezzi di impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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